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Comune di Lezzeno (CO) Loc. Chiesa, 11 - 22025 LEZZENO (CO)
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COMUNE DI LEZZENO - PROVINCIA DI COMO STATUTO COMUNALE Articolo 1 - Definizione Articolo 2 - Autonomia Articolo 3 - Sede Articolo 4 - Territorio Articolo 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco Articolo 6 - Pari opportunità Articolo 7 - Funzioni del Comune Articolo 8 - Rapporti con altri soggetti Articolo 9 - Tutela dei dati personali TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE Capo I - Consiglio comunale Articolo 10 - Elezione - Composizione – Presidenza - Consigliere anziano – Competenze Articolo 11 - Consiglieri comunali - Convalida – Programma di governo Articolo 12 - Funzionamento - Decadenza dei consiglieri Articolo 13 - Sessioni del Consiglio Articolo 14 - Esercizio della potestà regolamentare Articolo 15 - Commissioni consiliari permanenti Articolo 16 - Costituzione di commissioni speciali Articolo 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni Capo II - Giunta e Sindaco Articolo 18 - Elezione del Sindaco - Funzioni Articolo 19 - Linee programmatiche Articolo 20 - Dimissioni del Sindaco Articolo 21 - Vice Sindaco Articolo 22 - Delegati del Sindaco Articolo 23 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione Articolo 24 - Nomina della Giunta Articolo 25 - La Giunta - Composizione e presidenza Articolo 26 - Competenze della Giunta Articolo 27 - Funzionamento della Giunta Articolo 28 - Cessazione dalla carica di assessore Articolo 29 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO Capo I - Partecipazione dei cittadini Articolo 30 - Partecipazione dei cittadini Articolo 31 - Riunioni e assemblee Articolo 32 - Consultazioni Articolo 33 - Istanze e proposte Capo II – Referendum Articolo 34 - Azione referendaria Articolo 35 - Disciplina del referendum Articolo 36 - Effetti del referendum Capo III - Difensore civico Articolo 37 - Istituzione dell’ufficio Articolo 38 - Nomina – Funzioni- Disciplina TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Articolo 39 - Albo Pretorio Articolo 40 - Svolgimento dell’attività amministrativa TITOLO V - PATRIMONIO -FINANZA - CONTABILITÀ Articolo 41 - Demanio e patrimonio Articolo 42 - Ordinamento finanziario e contabile Articolo 43 - Revisione economico-finanziaria TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI Articolo 44 - Forma di gestione Articolo 45 - Indirizzo – Vigilanza - Controllo Articolo 46 - Nomina e Revoca amministratori TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA Articolo 47 - Convenzioni Articolo 48 - Accordi di programma TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE Capo I Articolo 49 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Articolo 50 - Ordinamento degli uffici e dei servizi Articolo 51 - Organizzazione del personale Articolo 52 - Stato giuridico e trattamento economico del personale Articolo 53 - Incarichi esterni Capo II Articolo 54 - Segretario comunale - Direttore generale Articolo 55 - Responsabili degli uffici e dei servizi Articolo 56 - Avocazione TITOLO IX Articolo 57 - Trasparenza e piena conoscibilità Articolo 58 - Pubblicità degli atti Articolo 59 - Diritto di accesso agli atti amministrativi Articolo 60 - Accesso agli atti di interesse particolare Articolo 61 - Accesso agli atti di interesse generale TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 62 - Entrata in vigore Articolo 63 - Modifiche dello statuto TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 – Definizione 1. Il Comune di LEZZENO è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto. 2. Tutti coloro che risiedono nel territorio del Comune, costituiscono la comunità locale di LEZZENO autonoma nell’ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica. 3. Il Comune di LEZZENO riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti della Costituzione della Repubblica e delle carte internazionali recepite dall’ordinamento italiano con riferimento alla carta delle Nazioni Unite. Considera quindi come valori inalienabili: a) la libertà e autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili dell’uomo e dei popoli; l’autonomia e il federalismo come principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità istituzionali; b) la cultura, patrimonio personale e della comunità dei residenti, come strumento di elevazione spirituale del singolo e come elemento che favorisce la conoscenza e fratellanza tra i popoli; c) la diffusione della lingua locale finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della propria comunità. Art. 2 - Autonomia 1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. 3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, nonché promuove lo sviluppo di forme associative fra pubblico, privato e terzo settore. 4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. 5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. 6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali nell’ambito dei principi di sussidiarietà e partecipazione. Al fine di determinare un effettivo passaggio da un approccio di tipo assistenziale ad uno orientato alla promozione dei cittadini e delle loro formazioni sociali, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale. Art. 3 - Sede 1. La sede del Comune è sita in Località Chiesa, n. 11. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. 3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune. Art. 4 - Territorio 1. Il territorio comunale è costituito dalle seguenti Località: Cavagnola, Carvagnana, Sormazzana, Crotto, Calvasino, Ponisio, Carzolina, Pescaù, Bagnana, Chiesa, Rozzo, Sostra, Sossana, Cendraro, Morbia, Villa, Casate tutte storicamente riconosciute dalla comunità. 2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 22,53 confinante con i Comuni di Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Bellagio, Veleso e Nesso. Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco 1. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1994. 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune. 3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento. 4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari. Art. 6 - Pari opportunità 1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata; b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo. Art. 7 - Funzioni del Comune 1. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali e del presente Statuto. 2. I regolamenti adottati nell’esercizio della potestà riconosciuta al Comune dalle leggi generali della Repubblica completano il quadro dell’ordinamento giuridico entro il quale si svolge l’attività d’istituto. 3. Il Comune gestisce altresì i servizi elettorali, d’anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo. 4. Il Comune si impegna: a) ad esercitare le funzioni amministrative delegategli dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell’ambito degli stanziamenti concordati all’atto della delega; a tal fine il Comune riconosce alla Regio- ne poteri di indirizzo, coordinamento e di controllo; b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, con modalità di cui alla precedente lettera a). Art. 8 - Rapporti con altri soggetti 1. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi di piena collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali della comunità civile e religiosa , per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento degli interessi collettivi Art. 9 - Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni. TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco) Capo I - CONSIGLIO COMUNALE Art. 10 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze 1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché la convocazione e la presidenza della pri- ma seduta del Consiglio sono regolati dalla legge. 2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. 3. Le funzioni vicarie di presidente sono attribuite al Vicesindaco. 4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi di legge. 5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Art. 11 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo 1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato. 2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consi- glieri sono regolati dalla legge. 3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata. 5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione. 7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. 8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 12 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri 1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi: a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato; b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno due giorni prima della seduta; c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati: – n. 7 Consiglieri per le sedute di prima convocazione; – n. 5 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione; d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione la presenza del numero dei consiglieri secondo la previsione di cui alla precedente lettera c); e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori; f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto; g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta; h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio. 2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste. 3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. 4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. 5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni. 6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza. Art. 13 - Sessioni del Consiglio 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Art. 14 - Esercizio della potestà regolamentare 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. 2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito. 3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2. Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti 1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento. 3. Le commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti. Art. 16 - Costituzione di commissioni speciali 1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. 2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. 3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine. 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. 6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco o Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione. 7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare. Art. 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni 1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi. 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi. 3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco. Capo II GIUNTA E SINDACO Art. 18 - Elezione del Sindaco- Funzioni 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. 2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 3. Quale organo responsabile dell’amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelli attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi. 4. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, nonché la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune, ivi compreso la competenza per l’autorizzazione ai Dirigenti ad introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed in grado di appello. 5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per iscritto ai componenti della Giunta in merito alla sovrintendenza di definiti settori dell’attività comunale. 6. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. Art. 19 - Linee programmatiche 1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. Art. 20 - Dimissioni del Sindaco 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune. 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Art. 21 - Vice Sindaco 1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco tem- poraneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età. 3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco. Art. 22 - Delegati del Sindaco 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. 3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. Art. 23 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione 1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado. Art. 24 - Nomina della Giunta 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi. 2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono: Ø essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; Ø non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco. 3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente. 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. Art. 25 - La Giunta - Composizione e presidenza 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 (quattro) assessori, compreso il Vice Sindaco. 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 47 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nel numero massimo di 2 (due). Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto. 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. Art. 26 - Competenze della Giunta 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs n.267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi del decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività pro- positive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 4. Formula gli indirizzi affinchè il Dirigente adotti i provvedimenti per l’incarico di nomina del difensore per introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed in grado di appello. 5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art.42 , lett. i) ed l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 27 - Funzionamento della Giunta 1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. 2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. 3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. 5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale. Art. 28 - Cessazione dalla carica di assessore 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio. Art. 29 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia 1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive. 4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. 5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia. 6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza. TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE Art. 30 - Partecipazione dei cittadini 1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività, riconosce il ruolo dei cittadini e delle organizzazioni del terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale e non governativa, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato) nella programmazione, nella organizzazione, nella gestione e nel controllo delle politiche pub- bliche. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. 3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. 5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. A tale scopo istituisce l’Albo delle associazioni del Comune di Lezzeno. Possono essere iscritte all’albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale. 7. Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa, nonché presenti annualmente il bilancio. 8. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui opera e in merito alle iniziative amministrative che incidono sull’attività amministrativa. Art. 31 - Riunioni e assemblee 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici. 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. Art. 32 - Consultazioni 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. 2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti. 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. Art. 33 - Istanze e proposte 1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. 2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento. 3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 400 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari. Capo II REFERENDUM Art. 34 - Azione referendaria 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. 3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale. 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Art. 35 - Disciplina del referendum 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere: a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f ) le modalità di attuazione. Art. 36 - Effetti del referendum 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza (50%+1) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza(50%+1) dei voti validamente espressi. 2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. 3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. Capo III DIFENSORE CIVICO Art. 37 - Ufficio del difensore civico 1. E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa. 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente. Art. 38 - Nomina - Funzioni - Disciplina 1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico. 2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento. TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Art. 39 - Albo pretorio 1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. 2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente. Art. 40 - Svolgimento dell’attività amministrativa 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. 2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa. 3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia. TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ Art. 41 - Demanio e patrimonio 1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali. 2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari. Art. 42 - Ordinamento finanziario e contabile 1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 3. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nonché potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritti del contribuente previsti dalla legge 27 luglio 2000, n.212 e successive modificazioni, i cui principi sono da considerarsi norme statutarie del comune. Art. 43 - Revisione economico-finanziaria 1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. 2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI Art. 44 - Forma di gestione 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. 2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto. 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme: a) in economia con apposito regolamento, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. 4. Il consiglio comunale, nell’ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l’istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l’organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l’eventuale capitale di dotazione. Art.45 - Indirizzo-Vigilanza-Controllo 1. Il comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l’approvazione dei loro atti procedimentali. 2. A tal fine spetta al consiglio comunale: a) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. b) l’approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni; c) l’approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni; d) l’approvazione dei conti consuntivi, relative ad aziende ed istituzioni; 3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. 4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del comune stesso 5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal comune sono pure allegati al conto consuntivo del comune in sede di approvazione. Art. 46 - Nomina e Revoca Amministratori 1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al comma 2 lettera a), del precedente articolo sono scelti dal sindaco o dal consiglio comunale quando è ad esso espressamente riservato dalla legge, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. 2. Per la nomina, designazione e revoca, si applicano per quanto compatibili, gli artt.42, comma 2, lettera m), e art 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 3. La revoca dei singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il consiglio provvede alla sostituzione su proposta del sindaco. 4. Per la nomina, designazione revoca, si applicano per quanto compatibili, gli artt.42, comma 2, lettera m), e art 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA Art. 47 - Convenzioni 1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Art. 48 - Accordi di programma 1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE Art. 49 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 50 - Ordinamento degli uffici e dei servizi 1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. 2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti. Art. 51 - Organizzazione del personale 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune. Art. 52 - Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 53 - Incarichi esterni 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli articoli 242 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Capo II IL SEGRETARIO COMUNALE Art. 54 - Segretario comunale - Direttore generale 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge. 2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale. 3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art.108 del d.lgs. n. 267/2000 . Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico. 5. In relazione al combinato disposto dell’art. 97, comma 4, lett. d) del decreto legislativo n. 267/2000 è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 107, c. 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000. 6. Il segretario comunale, in sua assenza le funzioni di segretario nelle commissioni consiliari e in quelle previste per legge sono assunte da parte di un commissario assistito dal personale dell’ufficio competente in posizione apicale nell’Ente. Art. 55 - Responsabili degli uffici e dei servizi 1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente. 2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. j) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000; k) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente as- segna alla competenza del comune. 3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale ex.art.109 c.2 D.Lgs n.267/2000. Art. 56 - Avocazione 1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente. TITOLO IX L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI Art. 57 - Trasparenza e piena conoscibilità 1. L’attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi. Art.58 - Pubblicità degli atti 1. Tutti gli atti assunti dall’Amministrazione sono di regola pubblici. 2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norme di legge. 3. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il regolamento determina i casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce il termine massimo fino al quale può protrarsi l’esclusione della pubblicità. 4. La pubblicità può essere altresì esclusa temporaneamente sino a quando l’eventuale conoscenza degli atti impedisca l’azione amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l’efficacia o efficienza. Il regolamento disciplina questa ipotesi, compreso i limiti individuati dall’Ente derivanti dalla necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Art.59 - Diritto di accesso agli atti amministrativi 1. In conformità ai principi sanciti dal presente titolo, ed a condizione che vantino un interesse all’accesso concreto, attuale e garantito dalla legge, è riconosciuto ai singoli cittadini ed ai gruppi da questi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi di cui al comma 1 del precedente articolo 58. 2. L’accesso, qualunque sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un’esauriente conoscenza dell’atto o degli atti cui lo stesso è interessato. 3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo. Art. 60 - Accesso agli atti di interesse particolare 1. L’accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito a singoli cittadini e gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. A tal fine la richiesta di accesso deve essere congruamente motivata in ordine alle circostanze che ad avviso del richiedente danno luogo in concreto alla sua legittimazione. 3. Compatibilmente con le possibilità degli uffici, la richiesta di accesso deve essere prontamente evasa, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell’insussistenza di condizioni ostative. 4. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta di esame, tale esame è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione. 5. I provvedimenti di diniego o differimento dell’accesso devono recare forma scritta ed essere congruamente motivati. Art.61 - Accesso agli atti di interesse generale 1. Per l’accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono comunque ferme e vigenti norme in materia di pubblicazione all’albo pretorio. 2. In tali casi il diritto di accesso è garantito con la sola pubblicazione all’albo, fermo restando la facoltà per l’interessato di chiedere il rilascio di copia in tali casi si applica la previsione del precedente articolo. 3. Il regolamento può prevedere, comunque in aggiunta alla pubblicazione all’albo altre efficaci forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI Art. 62 - Entrata in vigore 1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune. Art. 63 - Modifiche dello statuto 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 3. 3.L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. 4. Entro un anno la Giunta propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto. 5. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto. |
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